Il pagamento delle pensioni avviene normalmente a partire dal primo giorno del mese. Tuttavia, nel mese di gennaio 2024, poiché il 1 gennaio è un giorno festivo, il pagamento sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Pertanto tutte le prestazioni pensionistiche, previdenziali ed assistenziali saranno accreditate presso Poste Italiane, banche ed istituti di credito, a partire da mercoledì 3 gennaio 2024.

Con riferimento a Poste Italiane, coloro che si recheranno direttamente presso gli Uffici postali, per ritirare in contanti la propria pensione, dovranno rispettare il calendario predisposto in base alle lettere iniziali dei cognomi:

  • dalla A alla C – mercoledì 3 gennaio;
  • dalla D alla K – giovedì 4 gennaio;
  • dalla L alla P – venerdì 5 gennaio;

(sabato 6 gennaio festività dell’Epifania)

  • dalla Q alla Z – lunedì 8 gennaio

Consigliamo comunque di verificare sempre la turnazione alfabetica predisposta ogni mese dal proprio Ufficio postale.

NOVITÀ SUL CEDOLINO

Il cedolino della pensione di gennaio 2024 è già consultabile sul portale web dell’INPS.

Vediamo le novità previste per l’inizio dell’anno.

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEFINITIVO PER L’ANNO 2023

Come è noto, l’aumento di perequazione automatica, già attribuito dal 1° gennaio 2023 in via provvisoria nella misura dello 7,3 %, è stato determinato in via definitiva nella misura dell’8,1 %. Il relativo conguaglio, pari allo 0,8 %, è stato già applicato sulla rata di pensione del mese di dicembre 2023.

RINNOVO DELLE PENSIONI, DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER IL  2024

Sono state effettuate dall’INPS le operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2024.

L’indice provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2024 è pari al 5,4 %.

Salvo eventuali modifiche che potrebbero intervenire in sede di approvazione della Manovra, a partire dal 2024, detto indice di rivalutazione è applicato all’intero reddito pensionistico (c.d. cumulo perequativo), secondo percentuali, via decrescenti, all’aumentare dell’importo della pensione:

  • 100% (= 5,4%) per le pensioni fino a 4 volte il TM INPS, ossia da 0 e fino a € 2.271,76;
  • 85% (= 4,59) per le pensioni superiori a 4 volte il minimo e fino a 5 volte il TM INPS, ossia da € 2.271,77 e fino a € 2.839,70;
  • 53% (= 2,862) per le pensioni superiori a 5 volte il minimo e fino a 6 volte il TM INPS, ossia da € 2.839,71 e fino a € 3.407,64;
  • 47% (= 2,538) per le pensioni superiori a 6 volte il minimo e fino a 8 volte il TM INPS, ossia da € 3.407,65 e fino a € 4.543,52;
  • 37% (= 1,998) per le pensioni superiori a 8 volte il minimo e fino a 10 volte il TM INPS, ossia da € 4.543,53 e fino a € 5.679,40;
  • 22% (= 1,88) per le pensioni oltre le 10 volte il TM INPS, ossia dai 5.579, 41 euro in su.

È confermata anche la clausola di salvaguardia per limitare la penalizzazione nel passaggio da una fascia all’altra a quegli importi di pensione prossimi alla fascia reddituale superiore.

Le operazioni di rinnovo possono aver generato conguagli a credito o a debito a vario titolo relativi all’importo di pensione erogato nell’anno 2023.

I pensionati interessati potranno riscontrare tali importi nel cedolino di pensione del mese di gennaio 2024 con la descrizione “Conguaglio Pensione da Rinnovo”.

Diversamente, le prestazioni di accompagnamento a pensione (assegni straordinari, isopensione, indennità di espansione, APE sociale) non vengono rivalutate poiché non hanno natura di prestazione pensionistica, ma sono forme di accompagnamento alla pensione.

TRATTENUTE FISCALI: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO 2023 E TASSAZIONE 2024

A decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono (nel caso specifico, dunque, all’anno 2023).

È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2023 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche.

Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024.

Per i soli pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate verranno certificate nella CU 2024.

Si ricorda, infine, che le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *